A volte il produttore richiede l'uso di uno dei tool da esso stesso messo a disposizione a titolo di verifica dell'effettivo danno, ma è bene sapere che qualunque software si utilizzi la lettura dei dati S.M.A.R.T. porterebbe allo stesso risultato.
La legge italiana e, nella fattispecie, il d.lgs. 24/2002, che recepisce la direttiva 1999/44/CE, stabilisce (art. 1519-sexies) che Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene..
La sostituzione, pertanto, per la legge italiana è responsabilità del rivenditore. Questi, a sua volta, nel primo anno può rivalersi presso il produttore il quale ha obblighi di garanzia nei confronti dello stesso.
Ecco perchè si è soliti dire che nel primo anno la sostituzione spetta al produttore e nel secondo a rivenditore mentre in realtà, se il produttore dovesse rifiutare la sostituzione ci si può comunque rivalere sul distributore/rivenditore.
Si noti bene che la garanzia ha validità solo nei confronti di difetti di conformità o guasti derivanti dalla natura del prodotto: danni accidentali e/o causati da un improprio utilizzo del bene sollevano sia produttore che distributore da ogni responsabilità nei confronti del consumatore.
In questo caso è difficile stabilire se il danno possa ricndursi ad un uso improprio, ma se si è entro i primi due anni dalla vvendita del prodotto (fà fede lo scontrino fiscale o la fattura) sarebbe bene fare un tentativo.
In ultima analisi consideriamo anche il fatto che se il bene è venduto ad un'azienda piuttosto che ad una persona fisica la durata della garanzia è di un solo anno.
Post modificato da H5N1 il 03 December 2009 - 08:10 AM


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