brunofh

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  1. LEGGA ANCHE IL MODERATORE Un consiglio: si faccia molta attenzione a ciò che si scrive citando il comportamento tenuto da professionisti nell'esercizio delle loro attività. Senza dimenticare infatti che esiste un codice deontologico degli avvocati (applicato anche ai praticanti), in ogni caso, dare delle definizioni sull'operato di un collega è violazione della norma deontologica, oltre a poter divenire una violazione penalmente rilevante. Nel caso di questa discussione, dubito che lo studio legga alcune affermazioni fatte su questa lista. Ma se ciò accadesse ? Anche il moderatore dovrebbe intervenire ove occorre.
  2. Se vuole leggere qualcosa sulla diffamazione on-line può dare una occhiata all'ultimo articolo in fondo pagina che ho pubblicato anni or sono. E' un pò datato ma ricevo ancora molti contatti per quel lavoro. www.fiammella.it/Pubblicazioni.htm In ogni caso, la fattispecie si concretizza nel momento in cui una terza persona viene a conoscenza del contenuto lesivo dell'onore o della reputazione. E' vero quanto dice sulla differenza tra ingiuria e diffamazione, il problema rimane sempre quello della modalità di probatione della avvenuta pubblicazione di un contenuto immesso su un sito internet. E mi creda, i problemi di computer forensic che si aprirebbero su questo aspetto sarebbero notevoli. Ritornado al discorso iniziale invece, Zipgenius, nel caso del blog chiuso al pubblico, è sufficiente che all'interno dell'area riservata, si provi l'avvenuto accesso da parte di un terzo (che non sia il soggetto agente, ne tantomeno la parte lesa) alla zona ove vi era il contenuto (frase, scritto o disegno che sia) infamante. Il che richiede la collaborazione del provider.
  3. Per quanto riguarda i minori deve necessariamente e preventivamente chiedere il consenso scritto (cartaceo è meglio) ai genitori illustrando loro come verranno utilizzate le foto. Per quanto riguarda gli adulti, devi chiedere il consneso se le foto sono state fatte per altri fini, o in ambiente non pubblico oppure si tratta di foto che riprendono specifiche persone. Insomma il consenso non ti serve soltanto se riprendi una folla in una piazza e nessuno è identificabile. Buon lavoro
  4. Ciao, la tua vicenda ha dei profili giuridici interessanti. Per quanto riguarda la diffamazione via internet può essere perpetrata anche tramite blog. Il problema, in ogni caso, rimane quello di identificare correttamente la persona che ha inserito il contenuto diffamatorio on-line. Per quanto riguarda il virus, iniziamo ad essere consapevoli di una cosa: tutti reati cosiddetti informatici sono fattispecie dolose, ovvero occorre la consapevolezza (coscienza e volontà) di aver contribuito (nel tuo caso) a divulgare o diffondere un virus. Non mi preoccuperei più di tanto e comunque la prima mossa spetta a lui. Sulla diffamanzione invece la prima mossa spetta a colui che è stato offeso (decidere o meno se querelarlo). Certo, se sul blog ha inserito il tuo nominativo, allora rischia davvero se tu decidessi di querelarlo. Il fatto di essere minorenni non significa che non si debbano rispettare le leggi esistenti o che non vi sia una punibilità per i fatti penalmente rilevanti.
  5. Per venire incontro al nostro amico, è importante specificare che la vendita dei prodotti sia hardware che software può causare, come spesso accade, dei possibili cattivi funzionamenti con conseguenti danni subiti dall'acquirente. Si tratta in particolare di un danno che è imputabile al cattivo funzionamento o di un sistema informatico, o ad un errore nel software o ad un altro evento dannoso legato ad un prodotto informatico (danno indiretto che può cagionare anche notevoli ingenti danni economici - si pensi alle spese sostenute per recuperare i dati eventualmente persi, all''interuzione del'attività economica e così via dicendo). Come si deve porre l'acquirente in situazioni simili ? L'acquirente può richiedere in questi casi non soltanto il danno diretto, (sostituzione del software o dell'hardware specialmente se in garanzia) ma anche il danno indiretto, poiché da un cattivo funzionamento di un sistema informatico o da un software affetto da errori, possono sorgere danni economici ingenti, sia per il mancato guadagno che per il danno emergente. La casistica è vasta anche per le difficoltà spesso sorte in sede di definizione di danno cosiddetto "informatico". Spesso gioca molto a favore del fornitore la mancanza di prova certa della controparte - acquirente, dei danni effettivi da quest'ultimo realmente subiti. E' importante che l'acquirente riesca a provare non soltanto il danno subito ma il nesso di causalità tra il prodotto acquistato ed il danno subito. Conservare gli scontrini, le ricevute, le fatture, la garanzia e le varie condizioni contrattuali stipulate al momento dell'acquisto consentono ad un legale di intervenire con maggiore possibilità nel fornire una consulenza specifica sull'effettiva esistenza di elementi per inziare o meno un'azione giudiziale. Occorre cioè riuscire a portare dinnanzi all'organo giudicante degli elementi di prova tali da poter imputare al cattivo funzionamento del software o del componente hardware acquistato, il lucro cessante (mancato guadagno) o il danno emergente (una ingiusta spesa sostenuta). Non sempre tale danno è individuabile, così non poche volte i tribunali italiani hanno applicato il principio di equità (con quantificazione sommaria) nelle controversie in cui non emergesse chiaramente un danno quantificato arrecato alla parte acquirente. Un caso tipico è quello del danno derivante da un cattivo funzionamento di un computer o di una sua componente, che implicano una responsabilità del produttore, come il caso in questione, se non ho capito male. Si deve partire dalla definizone di produttore e pi verificare se a lui si possa o meno imputare una resposnabilità sulla quale, lo stesso rivenditore, potrà rivalersi. Il produttore è colui che fabbrica il prodotto finito o una sua componente: è produttore anche colui che si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o un altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione. Il produttore sarà responsabile sulla base di un difetto del prodotto. Il prodotto difettoso è definito quel prodotto che "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze" (modalità di circolazione del prodotto, uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, il tempo in cui il prodotto è stato posto sul mercato). I difetti sono classificabili come difetti di fabbricazione (prodotto che non corrisponde agli standard degli esemplari della stessa serie di produzione); difetti di progettazione (mancata osservanza dei canoni diligenza professionale da parte del produttore, necessari alla fabbricazione di un prodotto sicuro); difetti da insufficiente informazione (derivanti, cioè, dalla mancata comunicazione da parte del produttore di quelle nozioni necessarie ad evitare il danno); e difetto da sviluppo. Questi difetti danno diritto all'acquirente di vedersi corrispondere un risarcimento qualora dal prodotto difettoso derivi la morte di un soggetto, lesioni personali o un danno tale da superare la soglia dei 387,34 € circa - art. 11 Direttiva comunitaria 92/59, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/95. A presto