Accedi per seguire   
Seguaci 0
Antovelox

Chi È Il Prorietario Del Sito? Il Webmaster O Di Chi Lo Acquista?

4 messaggi in questa discussione

Salve! Sono il proprietario di un ristorante e 3 anni fa un commissionato un sito internet ad un webmaster e successivamente acquistato con tanto di fattura che attesta ciò.

Oggi per problemi legati alla struttura in flash del sito, anzichè html, ho deciso di fare un nuovo sito, però tenendo una sezione (un tour virtuale a 360°), per fare ciò mi sono rivolto al vecchio webmaster chiedendo il file della sezione interessata, e questo non ha voluto darmela perchè dice di esserne lui il proprietario.

Ci tengo a precisare che questo webmaster non ha nemmeno firmato il sito con scritte del genere, copyright o webmaster... . A questo punto la mia domanda è lecita faccio bene ad esigere quel file essendo stato io a comprare il suo lavora (La fattura lo attesta) oppure è lui il proprietario del file.

Grazie per la disponibilità

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ciao.

La faccenda è un po' complessa perché purtroppo il nostro ordinamento incide su fattispecie del genere con diverse normative, anche fra loro contrastanti.

Innanzi tutto è opportuno sapere se è stato stipulato un vero e proprio contratto fra te e la controparte; quindi bisogna capire anche il ruolo di controparte usando una terminologia specifica:

  • WebMASTER è colui che gestisce il sito in tutti i suoi aspetti, compreso il design e la programmazione oltra alla semplice amministrazione.
  • WebDESIGNER è colui che, invece, si limita semplicemente a disegnare il sito e a progettarlo graficamente.

Non conoscendo esattamente i termini della pattuizione intervenuta tra te e la controparte, posso risponderti solo in linea di massima e in modo generico.

Supponiamo che la controparte abbia soltanto realizzato il Tour Virtuale usando un software realizzato da lui stesso: in questo caso, ahimé, ha ragione a dirti che lui è il proprietario poiché - nonostante la fattura - egli è il proprietario intellettuale del software utilizzato (vale a dire l'opera realizzata ex novo con Flash, pur usando immagini della tua attività). Controparte, quindi, ha ragione: egli è l'autore del software utilizzato (Flash si pone solo come strumento di lavoro in questo caso) e l'ordinamento gli riconosce il diritto d'autore e la relativa tutela. In tal caso, ciò che hai acquistato è solamente la prestazione d'opera del programmatore ma non il suo programma.

La controparte può provare la proprietà intellettuale su quel software (un diritto che sorge ex lege nel momento in cui si realizza una qualsiasi opera) esibendo il codice sorgente e dimostrando di averlo realizzato con le proprie mani.

Paradossalmente ci si trova nell'identica situazione sopra esposta anche nel caso in cui il programmatore abbia usato porzioni di codice realizzati da altri: lo stesso diritto di proprietà intellettuale gli viene riconosciuto anche qualora egli si fosse semplicemente limitato a "mettere insieme" dette porzioni di codice, poiché - come detto prima - tu hai soltanto comprato la sua prestazione d'opera.

Come risolvere, quindi?

In linea di massima, in una situazione del genere, la migliore soluzione è quella di tentare un accordo con il programmatore per poter utilizzare la sua opera nel nuovo sito.

Purtroppo non posso essere più preciso perché - ripeto - non conosco gli esatti termini dell'accordo fra voi intercorso. Nel caso ti servano maggiori delucidazioni in merito alla tua vicenda, non esitare a contattarmi ai recapiti che trovi nel sito http://www.matteoriso.it.

Ciao :)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Gentile Matteo,

innanzitutto la volevo ringraziare per la risposta molto dettagliata. Come prima cosa, non so come definirlo Webmaster o designer. Praticamente lui è venuto nel mio locale ha fatto un molte foto, dopo un mesetto di lavoro gli ho dato i codici di accesso al dominio, che è di mia proprietà, e ha messo il sito online, e da quel punto è finito il nostro rapporto. Noi non abbiamo nessun tipo di accordo o contratto scritto che ci lega. Solamente quella fattura. Il tour lo ha realizzato lui ex novo utilizzando flash, e da quanto mi pare questo mi impedisce di richiedere il file da mettere nel sito nuovo. Ma il fatto che lui non abbia firmato il file o il sito potrebbe essere un arma a mio vantaggio?

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Diamoci pure il "tu" :)

Ti ripeto: è una situazione un po' complessa proprio perché manca un accordo preciso: fra voi è intervenuto un contratto verbale che, diversamente da quanto pesa molta gente, è un contratto valido a tutti gli effetti e i termini del quale erano (riassumendo):

  1. Tu realizzi per me il tour virtuale in flash;
  2. io ti fornisco l'accesso al dominio per mettere in piedi il sito e il tour virtuale;
  3. ti pago.

Il fatto che né il sito né il file siano "firmati" per me non ha molto valore. Prova valida, invece, è la fattura in tuo possesso, comprovante il pagamento del compenso pattuito al fine di realizzare l'opera richiesta: questa è sicuramente un punto a tuo favore.

A questo punto penso che la miglior strategia sia quella di trattare con il programmatore (anche per mezzo di un avvocato), facendogli capire che, per quanto egli goda di un imprescindibile diritto di proprietà intellettuale sull'opera, lo sfruttamento economico di quanto da lui realizzato è già soddisfatto con il tuo pagamento in suo favore e, quindi, si potrebbe tentare la strada dell'accordo bonario del tipo: "mi dai l'opera per cui ti ho pagato, io la metto online in un nuovo sito dando credito della tua realizzazione con un link al tuo sito personale". Bisogna fargli capire che non è il codice sorgente del tour virtuale che vuoi ma il tour virtuale pronto da caricare sul sito, così come lui l'aveva realizzato.

E' solo un'idea ma la recente mediazione civile ci insegna a propendere per soluzioni simili quando si presentano casi complessi come il tuo, tant'è che - in caso di fallimento della trattativa - prima di promuovere un eventuale giudizio, dovrai sempre far ricorso alla cd. mediazione civile ex D.Lgs. 28/2010.

In caso di ulteriori chiarimenti, non esitare a contattarmi.

Ciao :)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per partecipare

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!


Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.


Accedi Ora
Accedi per seguire   
Seguaci 0