Accedi per seguire   
Seguaci 0
cicerone

Sistema Instabile e Termini di Garanzia

13 messaggi in questa discussione

Ciao a tutti.

Scusatemi se questa è la sezione sbagliata, ma non sapevo proprio dove andare a scrivere.

A maggio ho comprato un computer assemblato presso un negozio di informatica della mia città. Fin dal primo giorno questo computer mi ha dato un sacco di problemi, il più frequente dei quali è l'attivazione di un allarme sonoro (l'altoparlante del computer riproduce un suono simile ad una sirena), seguito dallo spegnimento del computer.

Da allora ad ora ho provato a sostituire quasi tutti i pezzi (ventola e dissipatore del processore, banchi di memoria RAM, ventole supplementari per l'aerazione interna del case) però il problema persiste e di fatto ho un computer inutilizzabile.

Posso chiedere che il negoziante sostituisca l'intero computer con uno funzionante? L'ho chiesto a lui ma mi ha detto che con una differenza può darmi una macchina migliore perchè ormai è passato troppo tempo dall'acquisto.

Che tipo di garanzia compre un computer assemblato?

Grazie a tutti :)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

[ben]Cicer-1[/ben] :P

La garanzia per questo tipo di prodotti, riguardante vendite ai privati, è di due anni da direttiva europea, quando l'hai acquistato il PC?

:)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ciao Cicer-1 e benvenuto su WININIZIO... :)

come ha detto lorenzo, la garanzia è di due anni...

solitamente, però, tutti i negozianti fanno fatica a cambiare l'intero pc... anche perchè come ti ha detto è passato un po' di tempo..

la sostituzione del pezzo non funzionane però te la deve fare in garanzia...

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Mi pare di capire che l'abbia comprato a maggio.

Se il PC è venduto come blocco unico (cioè il PC nel suo insieme e non i singoli componenti), la macchina è coperta dalla garanzia del venditore.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ciao Cicer-1,

spero che non sia il tuo caso, ma spesso quando si tratta di elettronica, la garanzia decade se il consumatore "manomette" il prodotto....

....in ogni caso io credo tu abbia ragione da vendere e se il venditore non ne vuole sapere di risolverti il problema, ti consiglio di rivolgerti ad una associazione di consumatori ... non mollare!

in bocca al lupo!

:)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

è vero, la garanzia minima per legge è di due anni, ma per la sostituzione completa del prodotto se non ricordo male il termine è di qualche settimana.

Piuttosto, puoi dirci che BIOS ha il tuo pc e con più precisione il numero e la cadenza dei suoni dello speaker? Questi infatti non sono casuali, ma sono un codice di errore che varia a seconda dei bios (phoneix, IBM ecc)

Un mio amico che mi aveva parlato di effetto sirena aveva problemi di scheda video, quella immagino che non l'hai toccata... sei sicuro sia incastrata correttamente nel suo slot? magari non era incastrata benissimo e nel trasporto verso casa tua si è allentata ulteriormente e ora con le vibrazioni del pc fa falsi contatti.....

Fammi sapere!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
è vero, la garanzia minima per legge è di due anni, ma per la sostituzione completa del prodotto se non ricordo male il termine è di qualche settimana.

Piuttosto, puoi dirci che BIOS ha il tuo pc e con più precisione il numero e la cadenza dei suoni dello speaker? Questi infatti non sono casuali, ma sono un codice di errore che varia a seconda dei bios (phoneix, IBM ecc)

Un mio amico che mi aveva parlato di effetto sirena aveva problemi di scheda video, quella immagino che non l'hai toccata... sei sicuro sia incastrata correttamente nel suo slot? magari non era incastrata benissimo e nel trasporto verso casa tua si è allentata ulteriormente e ora con le vibrazioni del pc fa falsi contatti.....

Fammi sapere!

Il suono emesso dall'altoparlante del PC è proprio una sirena che dura 3 secondi, poi il PC si spegne di colpo. Il problema si è verificato anche quando lo ha provato il negoziante, quindi è stato lui a sostituire i pezzi per provare a risolvere il problema.

Io però con il PC ci lavoro e non posso stare a perdere tempo a portarlo a spasso nel tratto ufficio-negozio, negozio-ufficio, quindi ho chiesto al negoziante che me lo sostituisse.

In fin dei conti il PC è tornato in negozio già 6 giorni dopo l'acquisto e sempre per questo problema.

Devo ammettere però che si tratta di un problema che si manifesta variabilmente, nel senso che - per esempio - oggi riesco a lavorare 3 ore, domani magari già dopo 1 ora perdo tutto il lavoro fatto.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

beh, se lo sa anche il negoziante e ha anche cambiato i pezzi a questo punto ti deve sostituire il pc....

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ciao.

Sì è stato proprio il negoziante ad eseguire le varie sostituzioni, solo che adesso non vuole sostituirmi l'intero PC.

P.S.: questo forum è straordinario!!!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Come già detto, il negoziante deve fornire una garanzia nel momento in cui vende un prodotto: tu hai comprato il PC, non i singoli componenti, e il negoziante - nonostante gli interventi - non è riuscito ad individuare la causa del malfunzionamento.

Possibili soluzioni:

  1. chiedi la sostituzione del PC con uno equivalente e funzionante; qualora il negoziante ancora si rifiutasse di sostituire la macchina, rivolgiti al tuo legale di fiducia (si andrà davanti al giudice di pace, quindi ci si sbrigherà in tempi molto brevi)
  2. in alternativa, chiedi il rimborso del prezzo pagato più gli interessi maturati dal giorno dell'acquisto: hai pagato pensando di comprare un PC funzionante, invece il PC è sempre stato inutilizzabile. Anche in questo caso, qualora il negoziante rifiutasse il rimborso della spesa, rivolgiti al tuo avvocato

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Per venire incontro al nostro amico, è importante specificare che la vendita dei prodotti sia hardware che software può causare, come spesso accade, dei possibili cattivi funzionamenti con conseguenti danni subiti dall'acquirente.

Si tratta in particolare di un danno che è imputabile al cattivo funzionamento o di un sistema informatico, o ad un errore nel software o ad un altro evento dannoso legato ad un prodotto informatico (danno indiretto che può cagionare anche notevoli ingenti danni economici - si pensi alle spese sostenute per recuperare i dati eventualmente persi, all''interuzione del'attività economica e così via dicendo).

Come si deve porre l'acquirente in situazioni simili ? L'acquirente può richiedere in questi casi non soltanto il danno diretto, (sostituzione del software o dell'hardware specialmente se in garanzia) ma anche il danno indiretto, poiché da un cattivo funzionamento di un sistema informatico o da un software affetto da errori, possono sorgere danni economici ingenti, sia per il mancato guadagno che per il danno emergente.

La casistica è vasta anche per le difficoltà spesso sorte in sede di definizione di danno cosiddetto "informatico".

Spesso gioca molto a favore del fornitore la mancanza di prova certa della controparte - acquirente, dei danni effettivi da quest'ultimo realmente subiti.

E' importante che l'acquirente riesca a provare non soltanto il danno subito ma il nesso di causalità tra il prodotto acquistato ed il danno subito. Conservare gli scontrini, le ricevute, le fatture, la garanzia e le varie condizioni contrattuali stipulate al momento dell'acquisto consentono ad un legale di intervenire con maggiore possibilità nel fornire una consulenza specifica sull'effettiva esistenza di elementi per inziare o meno un'azione giudiziale.

Occorre cioè riuscire a portare dinnanzi all'organo giudicante degli elementi di prova tali da poter imputare al cattivo funzionamento del software o del componente hardware acquistato, il lucro cessante (mancato guadagno) o il danno emergente (una ingiusta spesa sostenuta).

Non sempre tale danno è individuabile, così non poche volte i tribunali italiani hanno applicato il principio di equità (con quantificazione sommaria) nelle controversie in cui non emergesse chiaramente un danno quantificato arrecato alla parte acquirente.

Un caso tipico è quello del danno derivante da un cattivo funzionamento di un computer o di una sua componente, che implicano una responsabilità del produttore, come il caso in questione, se non ho capito male.

Si deve partire dalla definizone di produttore e pi verificare se a lui si possa o meno imputare una resposnabilità sulla quale, lo stesso rivenditore, potrà rivalersi. Il produttore è colui che fabbrica il prodotto finito o una sua componente: è produttore anche colui che si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o un altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione.

Il produttore sarà responsabile sulla base di un difetto del prodotto. Il prodotto difettoso è definito quel prodotto che "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze" (modalità di circolazione del prodotto, uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, il tempo in cui il prodotto è stato posto sul mercato).

I difetti sono classificabili come difetti di fabbricazione (prodotto che non corrisponde agli standard degli esemplari della stessa serie di produzione); difetti di progettazione (mancata osservanza dei canoni diligenza professionale da parte del produttore, necessari alla fabbricazione di un prodotto sicuro); difetti da insufficiente informazione (derivanti, cioè, dalla mancata comunicazione da parte del produttore di quelle nozioni necessarie ad evitare il danno); e difetto da sviluppo.

Questi difetti danno diritto all'acquirente di vedersi corrispondere un risarcimento qualora dal prodotto difettoso derivi la morte di un soggetto, lesioni personali o un danno tale da superare la soglia dei 387,34 € circa - art. 11 Direttiva comunitaria 92/59, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/95.

A presto

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

:up1:

[ben]brunofh[/ben]

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Per venire incontro al nostro amico, è importante specificare che la vendita dei prodotti sia hardware che software può causare, come spesso accade, dei possibili cattivi funzionamenti con conseguenti danni subiti dall'acquirente.

Si tratta in particolare di un danno che è imputabile al cattivo funzionamento o di un sistema informatico, o ad un errore nel software o ad un altro evento dannoso legato ad un prodotto informatico (danno indiretto che può cagionare anche notevoli ingenti danni economici - si pensi alle spese sostenute per recuperare i dati eventualmente persi, all''interuzione del'attività economica e così via dicendo).

Come si deve porre l'acquirente in situazioni simili ? L'acquirente può richiedere in questi casi non soltanto il danno diretto, (sostituzione del software o dell'hardware specialmente se in garanzia) ma anche il danno indiretto, poiché da un cattivo funzionamento di un sistema informatico o da un software affetto da errori, possono sorgere danni economici ingenti, sia per il mancato guadagno che per il danno emergente.

La casistica è vasta anche per le difficoltà spesso sorte in sede di definizione di danno cosiddetto "informatico".

Spesso gioca molto a favore del fornitore la mancanza di prova certa della controparte - acquirente, dei danni effettivi da quest'ultimo realmente subiti.

E' importante che l'acquirente riesca a provare non soltanto il danno subito ma il nesso di causalità tra il prodotto acquistato ed il danno subito. Conservare gli scontrini, le ricevute, le fatture, la garanzia e le varie condizioni contrattuali stipulate al momento dell'acquisto consentono ad un legale di intervenire con maggiore possibilità nel fornire una consulenza specifica sull'effettiva esistenza di elementi per inziare o meno un'azione giudiziale.

Occorre cioè riuscire a portare dinnanzi all'organo giudicante degli elementi di prova tali da poter imputare al cattivo funzionamento del software o del componente hardware acquistato, il lucro cessante (mancato guadagno) o il danno emergente (una ingiusta spesa sostenuta).

Non sempre tale danno è individuabile, così non poche volte i tribunali italiani hanno applicato il principio di equità (con quantificazione sommaria) nelle controversie in cui non emergesse chiaramente un danno quantificato arrecato alla parte acquirente.

Un caso tipico è quello del danno derivante da un cattivo funzionamento di un computer o di una sua componente, che implicano una responsabilità del produttore, come il caso in questione, se non ho capito male.

Si deve partire dalla definizone di produttore e pi verificare se a lui si possa o meno imputare una resposnabilità sulla quale, lo stesso rivenditore, potrà rivalersi. Il produttore è colui che fabbrica il prodotto finito o una sua componente: è produttore anche colui che si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o un altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione.

Il produttore sarà responsabile sulla base di un difetto del prodotto. Il prodotto difettoso è definito quel prodotto che "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze" (modalità di circolazione del prodotto, uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, il tempo in cui il prodotto è stato posto sul mercato).

I difetti sono classificabili come difetti di fabbricazione (prodotto che non corrisponde agli standard degli esemplari della stessa serie di produzione); difetti di progettazione (mancata osservanza dei canoni diligenza professionale da parte del produttore, necessari alla fabbricazione di un prodotto sicuro); difetti da insufficiente informazione (derivanti, cioè, dalla mancata comunicazione da parte del produttore di quelle nozioni necessarie ad evitare il danno); e difetto da sviluppo.

Questi difetti danno diritto all'acquirente di vedersi corrispondere un risarcimento qualora dal prodotto difettoso derivi la morte di un soggetto, lesioni personali o un danno tale da superare la soglia dei 387,34 € circa - art. 11 Direttiva comunitaria 92/59, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/95.

A presto

Interessantissimo....

Il case del computer ha un bell'adesivo con il marchio del negozio. Ora stampo questa discussione e "vado a sbattere i pugni sul tavolo".

Grazie mille a tutti :)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per partecipare

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!


Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.


Accedi Ora
Accedi per seguire   
Seguaci 0