Accedi per seguire   
Seguaci 0
bebovit

Raccomandate R.r. Regolamento

6 messaggi in questa discussione

:leggi: Salve!

vorrei risolvere con voi un quesito giuridico, spero che a qualcuno interessi..

Faccio parte di un associazione privata e abbiamo avuto la necessità di mandare una lettera raccomandata ad un socio per informarlo di una questione che lo riguardava personalmente.

Abbiamo spedito la raccomandata all'indirizzo fornitoci dal socio al momento dell'iscrizione e dopo qualche giorno ci è tornata la "ricevuta di ritorno" firmata per accettazione da persona con lo stesso cognome.

Dopo qualche tempo il socio ci ha fatto scrivere dal suo avvocato dicendo che non accettava quello da noi disposto nella raccomandata, in quanto non aveva mai avuto la possibilità di leggerla, dato che il postino non l'aveva consegnata al proprio indirizzo ma l'aveva consegnata all'indirizzo del proprio genitore che si era dimenticato di dargliela.

Premetto che il socio in questione è spesso assente da proprio domicilio.

Comunque il quesito è il seguente: la nostra associazione è responsabile del fatto che la racccomandata non è giunta ha buon fine, con conseguente dell'annullamento di ciò che avavamo disposto, oppure il fatto di aver ricevuto la "ricevuta di ritorno" firmata per accettazione ci solleva da ogni responsabilità?

cordiali saluti a tutti :leggi:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
:leggi: Salve!

vorrei risolvere con voi un quesito giuridico, spero che a qualcuno interessi..

Faccio parte di un associazione privata e abbiamo avuto la necessità di mandare una lettera raccomandata ad un socio per informarlo di una questione che lo riguardava personalmente.

Abbiamo spedito la raccomandata all'indirizzo fornitoci dal socio al momento dell'iscrizione e dopo qualche giorno ci è tornata la "ricevuta di ritorno" firmata per accettazione da persona con lo stesso cognome.

Dopo qualche tempo il socio ci ha fatto scrivere dal suo avvocato dicendo che non accettava quello da noi disposto nella raccomandata, in quanto non aveva mai avuto la possibilità di leggerla, dato che il postino non l'aveva consegnata al proprio indirizzo ma l'aveva consegnata all'indirizzo del proprio genitore che si era dimenticato di dargliela.

Premetto che il socio in questione è spesso assente da proprio domicilio.

Comunque il quesito è il seguente: la nostra associazione è responsabile del fatto che la racccomandata non è giunta ha buon fine, con conseguente dell'annullamento di ciò che avavamo disposto, oppure il fatto di aver ricevuto la "ricevuta di ritorno" firmata per accettazione ci solleva da ogni responsabilità?

cordiali saluti a tutti :leggi:

Il punto è se la persona che ha accettato la raccomandata era una persona notoriamente autorizzata a prenderla, tipo um portiere.

in ogni caso è al socio il dover dimostrare che la raccomandata era stata accettata da persona non autorizzata e che questa non l' aveva consegnata.

Una denuncia ed una richiesta risarcitoria nei confronti della persona che ha accettato e non consegnato la domanda sarebbe una prova accettabile.

Inoltre il socio ha mancato di informarvi del nuovo indirizzo (controllate se nello statuto c'è l' obbligo di informare il cambiamento di indirizzo).

In ogni caso credo che la posizione del vs. socio sia piuttosto leggera, se non accetterà la vs. decisione dovrà lui ricorrere in tribunale e convincere l'evt. giudice della non applicabilità della notifica.

:)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ehm... Per ciò che riguarda le raccomandate, la vostra società è perfettamente in regola. La ricezione della "cartolina di ritorno" è equiparabile alla consegna della missiva nelle mani del destinatario, poiché la legge non prevede che le raccomandate A/R debbano essere consegnate esclusivamente al reale destinatario. Se la raccomandata è recapitata ad un familiare del destinatario e questi firma la notifica, per il mittente è come se la comunicazione fosse andata a buon fine. Dovrà essere cura del soggetto che riceve la comunicazione l'inoltro della stessa al reale destinatario.

Il vostro socio può fare ben poco, perché dimostrare che il genitore si sia scordato di dare la lettera al figlio, è assolutamente una probatio diabolica, che mirerebbe a dimostrare uno stato psicologico del soggetto che ha ricevuto la lettera (l'aver dimenticato della lettera).

Piuttosto che andare per le vie legali (anche se non so bene di cosa si tratta), sarebbe preferibile una soluzione amichevole; qualora non fosse possibile, e se il socio aveva l'obbligo di comunicare le variazioni di domicilio, il socio può opporre ben poco.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

mi permetto di aggiungere che la vostra comunicazione tramite raccomandata assume giuridicamente la forma di un atto recettizio (ossia destinato ad un determinato soggetto), per cui ciò che conta è che il soggetto sia stato messo da parte vostra nella condizione di conoscere il fatto. che poi egli non ne abbia preso conoscenza a voi poco importa, avete fatto tutto in regola. ad esempio, a parte il fatto che la raccomandata può essere ritirata anche da persona diversa dal destinatario, il vostro socio avrebbe anche potuto ritirare lui la raccomandata ma se non avesse aperto la busta per leggerla non potrebbe poi avanzare contro di voi la pretesa di non essere stato informato.

al limitite può rivalersi, in questo caso, contro chi ha ritirato la busta senza poi consegnargliela, ma voi non ne avete nessuna responsabilità.

:)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Grazie a tutti per le esaudienti risposte.

Vista la vostra gentile disponibilità ed esperienza, credo che tornerò presto a chiedere il vostro aiuto.

Cordiali saluti

Bebovit :):P:P

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Grazie a tutti per le esaudienti risposte.

:up1:

P.S. Complimenti per il tuo Avatar ;-)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per partecipare

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!


Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.


Accedi Ora
Accedi per seguire   
Seguaci 0