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IAIA64

Alla Larga Da Hp Assistenza Zero

17 messaggi in questa discussione

HP INVENT… MA NON AGGIUST!

ALLA LARGA DA CHI NON PERDE TEMPO CON I SUOI CLIENTI…

Dopo appena 2 anni e un mese… già, appena uscita dalla garanzia… la mia fotocamera digitale HP812 (una compatta di buon livello, 4 megapixel e un 3x ottico) improvvisamente si è guastata. Probabilmente solo un piccolo danno meccanico sull’ingranaggio dell'obiettivo... si accende facendo rumore e non funziona lo zoom (fa rumore ma non va). Ho subito scritto al centro servizi HP e mi hanno detto di telefonare ad un numero verde (pardon... che verde! un numero in cui paghi già solo per sentire quanto paghi: il messaggio e l'attesa durano più di un minuto!) per un preventivo e che questa era anche la mia unica possibilità di risolvere il mio problema.

Bene. Ho subito telefonato e un operatore mi ha detto di restare in attesa perché mi avrebbe fatto un preventivo. Gli ho detto: "come è possibile, senza neppure sapere che ha...". Lui mi ha spiegato che HP non perde assolutamente tempo ad aggiustare le fotocamere e che al prezzo di 200,90 euro mi avrebbe inviato una fotocamera “refurbished” (un usato riparato), senza garanzia, in sostituzione (spese di spedizione comprese). Se accettavo bene, in ogni caso la mia potevo pure buttarla. Altra opportunità, sempre buttando la mia, era andare sul sito HP e vedere le meravigliose offerte del momento. L'operatore neppure velatamente mi consigliava quest'ultima opportunità poiché a meno di 200,90 euro avrei trovato già roba nuova con garanzia niente male...

Offeso da una tale proposta, ho inviato un messaggio all'indirizzo HP centro servizi, per dire che il prezzo della macchinetta usata in sostituzione lo trovavo scandaloso e che il loro stile mi pareva furbo e spietato (due mesi fa, soddisfatto della fotocamera, ne compravo una uguale a un mio amico, tramite ebay, usata, ma perfetta e con tutti gli accessori, a 99 euro!!!). Getterò via la macchinetta, ma chiaramente con i prodotti hp ho davvero chiuso e penso sia un dovere morale raccontare la mia storia ai vari giornali del settore affinché altri evitino simili trappole: siamo al trionfo del consumismo, dell’usa e getta, del vendo e me frego: dopo due anni una fotocamera pagata ben 359 euro (ed era in offerta in un grosso negozio di elettronica), probabilmente ora con un piccolo guasto di poco conto, è comunque da buttare, perché HP invent, ma non perde tempo ad aggiustare!

Ho anche chiamato un fotoriparatore della zona che mi ha detto che la HP non invia pezzi di ricambio, la vedrà, ma se c’è da sostituire qualcosa non potrà far nulla, anche se di piccolo conto.

Peccato, era una macchina semplice e le sue foto non erano male... ma… che scandalo! Ah, dimenticavo: da HP mi hanno telefonato alcune volte e in una di queste mi hanno detto che se volevo potevo mettere un avvocato, ma tanto le mie possibilità sarebbero state pressoché nulle. Si sentono forti, il colosso che gode a schiacciare la pulce: questa dunque è la HP? E questi sono i suoi modi di trattare i suoi clienti? Allora io dico: alla larga!

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IAIA64 hai tutta la mia solidarietà! :P

Speriamo che qualcuno in HP ti risponda su questo stesso 3D, anche se dubito perchè i forum sono pieni di utenti che si lamentano di cattive esperienza con il post vendita HP. :giu:

In ogni caso ti ringrazio del tuo post, sicuramente sarà apprezzato dalla comunità ed in particolare da chi stà valutando degli acquisti.

:)

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La tua esperienza è davvero allucinante.

Non è la prima volta che si sentono lamentele sull'assistenza della HP, ma è vero anche che ho letto di persone che invece ne sono state molto soddisfatte.

Ogni esperienza è a sè stante...è così per ogni ditta.

Potresti provare a ritelefonare, che magari un altro operatore ti tratta meglio, o in alternativa, se ne hai la possibilità, seguire il loro consiglio, e cioè la lettera da parte di un avvocato, o della lega dei consumatori.

IMHO la peggior cosa che puoi minacciare ad un'azienda, è una cattiva pubblicità.

In bocca al lupo...

Ti riporto la storia di un cliente Mediaworld, che ha avuto un problema fuori garanzia, e che sembra sia stato "salvato" dalla HP... Potresti citare l'esempio al centro assistenza:

Questa è la storia di un cliente Mediaworld che dopo aver acquistato una fotocamera HP Photosmart 720 sul sito online per 299 euro, si ritrova ad affrontare l’iter per la riparazione del prodotto perché ha cessato di funzionare dopo 15 mesi di perfetto funzionamento.

4.6.04 Sandro decide di contattare l’assistenza HP. Sul sito trova facilmente il form per descrivere il problema ovvero “Senza nessun avvisaglia la macchinetta non si accende più. Sia con batterie ricaricabili sia AA nuove non si accende. A volte, non sempre, segnala -95- sul display ed emette un ticchettio come di un orologio.” In giornata (primo segno di efficienza) arriva la mail di risposta del tecnico HP Gianmarco che consiglia una serie di azioni per escludere le varie cause del problema, ma purtroppo non si trova la soluzione.

7.6.04 Sandro invia una mail in cui conferma la “morte” della fotocamera e chiede come procedere per la esecuzione della garanzia.

8.6.04 La Signora Antonietta invia una mail in cui informa della “necessità della sostituzione della digital camera. Tale soluzione è tuttavia possibile, nella sua forma gratuita, unicamente per prodotti acquistati nell’arco di un anno solare.

Le chiedo pertanto di volerci cortesemente inviare un fax recante la fattura o lo scontrino d’acquisto al numero l prima macchina è stata acquistata in una data precedente al 28/05/2003, allora devo comunicarle che non è più coperta da garanzia. Diversamente, qualora rinvenga che la sua digital camera non è più coperta da garanzia, nel caso sia interessato ad un intervento a pagamento, La prego di chiamarci al numero xxxxxxxx dalle ore 8.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. Verrà messo in comunicazione con un ufficio commerciale, che le farà il preventivo per l’intervento.”

9.6.04 Sandro, cliente pignolo e polemico, decide di scrivere a Mediaworld dicendo che “essendo scaduta la garanzia di un anno presso il produttore, richiedo l'esecuzione della garanzia di 2 anni stabilita dal decreto legislativo numero 24 del 2/2/2002 che dà attuazione alla direttiva europea 1999/44/CE a carico del venditore, quindi di Mediaworld. Resto in attesa delle vostre informazioni per la consegna del prodotto da riparare.”

In giornata arriva la risposta da Mediaworld (ottima premessa) nella quale la signora Daniela mi comunica che “al fine di poter inoltrare la Sua richiesta alla nostra divisione di competenza e poter valutare le modalità di risoluzione del problema riscontrato, con la presente La invitiamo a voler contattare il centro di assistenza tecnico Hp al fine di farsi rilasciare un preventivo con relativo difetto riscontrato.”

10.6.04 Sandro inoltra la mail di Mediaworld ad HP e richiede il preventivo.

11.6.04 La signora Antonietta telefona a Sandro per informarlo di aver aperto una pratica di assistenza. In realtà Sandro non risponde alla chiamata e quindi la signora Antonietta gli invia una mail.

In giornata arriva la telefonata del tecnico HP che lo avverte che sta per inviare il preventivo che dovrà rispedire firmato via fax per avviare al sostituzione della fotocamera. Costo sul preventivo 203 euro. A questo punto Sandro ricorda al tecnico della garanzia di legge del secondo anno a carico del venditore (mediaworld) e quindi chiede lumi sulla firma e i rimborsi. Il tecnico, dopo essersi rallegrato di avere di fronte un cliente correttamente informato, afferma che in precedenti rapporti con Mediaworld le cose si sono svolte in questo modo: il cliente accetta il preventivo, un corriere HP ritira e sostituisce il prodotto, Mediaworld rimborsa al cliente la cifra pagata IVA esclusa.

16.6.04 Sandro invia il preventivo non firmato via fax a Mediaworld con la richiesta di confermare la procedura di rimborso della cifra “totale”.

17.6.04 Arriva la risposta di Mediaworld nella persona di Maria Teresa con l’invito “a contattare nuovamente il Centro Assistenza al fine di poter indicare con una nota il tipo di difetto riscontrato e se riconducibile ad un difetto di conformità.”. Immediatamente Sandro inoltra la mail ad HP.

xx.6.04 Seguono delle telefonate di HP che spiegano a Sandro che non possono indicare quella dicitura nel preventivo in quanto corrisponde ad un modello standard e poi altre volte Mediaworld ha fatto simili richieste ma la cosa poi si è spesso risolta. Sandro allora telefona a Mediaworld per informarli.

24.6.04 Giunge la mail sempre della signora Maria Teresa che a questo punto chiede “una dichiarazione rilasciata dal Centro Assistenza Tecnico Autorizzato Hp nella quale viene indicato il difetto di funzionamento riscontrato e se conducibile a un difetto di conformità (non è necessario che la dichiarazione sia indicata nel preventivo). Tale dichiarazione è necessaria ai fini di poter intervenire per risolvere nel migliore dei modi la problematica insorta.”.

In giornata la signora Antonietta di HP telefona a Sandro per informarlo di aver contattato Mediaworld, la signora Maria Teresa e già che c’era la Service Manager “la quale, ha concordato con noi che non è necessario l'invio del fax precedentemente richiesto. Informo Lei, così come è stato fatto per Mediaworld, che tale fax non è infatti previsto da HP per le sostituzioni.”

25.6.04 Sbalordito da tanta determinazione ed efficienza da parte dell’assistenza HP, Sandro telefona rincuorato alla Service Manager di Mediaworld per chiedere informazioni sulla famosa firma del preventivo. Purtroppo gli viene fatto presente dell'assoluta novità della situazione e che per questo è stato interpellato il suo responsabile per chiedere la procedura corretta. Quindi in giornata avrebbe avuto una risposta.

In giornata la signora Maria Teresa di Mediaworld telefona a Sandro per chiedergli il codice della pratica di assistenza e per avvertirlo che stanno cercando di contattare un tecnico HP, ma poiché non riescono si accordano per riprovare il giorno lavorativo successivo (lunedi 28.6.04)

28.6.04 Arriva dunque la mail di Mediaworld nella persona di Daniela che “con la presente La informiamo che la nostra divisione di competenza ha provveduto a contattare il centro di assistenza HP. Le confermiamo inoltre che il tecnico, nelle note della pratica a Lei assegnata, specifica che non si tratta di un difetto riconducibile a una conformità; pertanto siamo spiacenti di comunicarLe che purtroppo non possiamo intervenire.”

Sandro ora assomiglia ad uno di quei tori nell'arena pronto a caricare il torero, ma sceglie ancora la via della cortesia e diplomazia.

30.6.04 Sandro invia una mail ad HP… “Mi chiedo ora come il tecnico giustifica la cessazione del funzionamento

della fotocamera? Dopo 15 mesi di perfetto funzionamento la macchinetta non si accende più e da un errore ben chiaro: indica sul display il codice "-95-". Se il tecnico ha una tabella dei codici di errore sa a cosa è dovuto questo malfunzionamento? Siete stati di una cordialità ed efficienza esemplare, spero in una continuazione proficua del vostro aiuto.”

2.7.04 Sandro aspetta oggi prima di sentire un tecnico HP, ma viene anticipato. Riceve la telefonata di un cortesissimo signore (ma non sono mai mancati di cortesia) che conferma la impossibilità di ricondurre il guasto ad un difetto di conformità proprio dopo una approfondita ricerca nei manuali di riparazione. Quindi Mediaworld non è disposta a sostenere il costo della sostituzione. Ma… HP ha molto a cuore i suoi clienti e comprende benissimo che spesso è il povero consumatore a rimanere vittima di questi cavilli. Di conseguenza, data questa premessa e per il fatto che la garanzia di un anno è scaduta da poco (3 mesi), HP procederà comunque alla sostituzione della fotocamera senza alcun costo per Sandro.Non avrei mai pensato che un colosso dell’informatica del genere avesse una filosofia simile.

FONTE

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hai la mia piu sincera solidarietà IAIA64.

Per HP ,

in linea di massima hp fornisce ottimi prodotti

ma una assistenza discutibile

sono molti i casi negativi

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HP INVENT… MA NON AGGIUST!

ALLA LARGA DA CHI NON PERDE TEMPO CON I SUOI CLIENTI…

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Ho avuto in questi giorni il tuo stesso identico problema; per la riparazione mi hanno chiesto ben 215 euro..... Il mio motto è: "MAI PIU' HP !!!"

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ho un portatile hp, a cui, esattamente dopo un anno e un mese, è morto l'hd. Chiaramente il secondo anno di garanzia non è coperto dal produttore, così per la riparazione dell'hd (non lo fa più nessuno, chiunque ti invia un hd nuovo) volevano 550€...

E pensare che i prodotto HP costano qualcosa in più proprio perchè in servizio clienti dovrebbe essere superiore a quello dei diretti concorrenti.

Io al tizio che mi invitava a fafgli scrivere dall'avvocato gli avrei detto giusto giusto tre paroline ... :locked:

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Certo che le zappate sui piedi sono bravi a darsele...

Comunque, ho imparato la mia lezione, purtroppo sulla vostra "pelle".

:)

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Ho avuto in questi giorni il tuo stesso identico problema; per la riparazione mi hanno chiesto ben 215 euro..... Il mio motto è: "MAI PIU' HP !!!"

60168[/snapback]

[ot]

Ciao dionigi e Benvenuto :)

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Io al tizio che mi invitava a fafgli scrivere dall'avvocato gli avrei detto giusto giusto tre paroline ...

60180[/snapback]

Solo tre parole?

Forse...

SOLE, CUORE e AMORE? :) :emot15:

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HP INVENT… MA NON AGGIUST!

ALLA LARGA DA CHI NON PERDE TEMPO CON I SUOI CLIENTI…

Ciao. Ti chiedo scusa, qual'è il centro di assistenza contattato? :)

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HP INVENT… MA NON AGGIUST!

ALLA LARGA DA CHI NON PERDE TEMPO CON I SUOI CLIENTI…

Ciao. Ti chiedo scusa, qual'è il centro di assistenza contattato? :)

75333[/snapback]

Quello di hp italia, trovato in internet (Milano).

Mi hanno loro stessi richiamato più volte, senza aggiungere nulla di nuovo e anzi facendomi capire che proprio non avevo alcun tipo di diritto...

ciao.

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beh, adesso io ho i miei "diritti preventivi" :andy:

bye bye HP :)

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QUOTE: "Chiaramente il secondo anno di garanzia non è coperto dal produttore"

Stiamo attenti, secondo il Decreto Legislativo n.24 del 02/02/2002, il secondo anno (ma in realtà anche il primo) di garanzia è a carico del VENDITORE, dunque è a chi ha venduto il prodotto che dobbiamo rivolgerci, entro i 24 mesi, ma con una tolleranza di 2 mesi da quando il malfunzionamento si presenta (il limite massimo è quindi 26 mesi).

Il problema è che nessun venditore ci informa di questo e spesso è quasi impossibile far valere i nostri diritti. Ogni negozio o catena si inventa proprie scuse per evadere i propri obblighi.

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Ogni negozio o catena si inventa proprie scuse per evadere i propri obblighi.

Salvo poi ricordarsi degli obblighi di legge appena riceve una raccomandata da un legale. :P

:)

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io ho un portatile Compaq Presario (famiglia HP): l'ho portato in assistenza 2 volte alcuni mesi dopo averlo acquistato, per la sostituzione del ventolino cpu e dell'unità ottica CDR-DVD.

l'ho comprato a Faenza, ma vivendo a Roma l'ho portato in assistenza al loro laboratorio di Roma e sono stati veloci ed efficaci. unica pecca, il fatto di averlo dovuto portare 2 volte per risolvere 2 problemi diversi.

nel complesso però sono stato pienamente soddisfatto dell'assistenza (e anche del pc)

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QUOTE: "Chiaramente il secondo anno di garanzia non è coperto dal produttore"

Stiamo attenti, secondo il Decreto Legislativo n.24 del 02/02/2002, il secondo anno (ma in realtà anche il primo) di garanzia è a carico del VENDITORE, dunque è a chi ha venduto il prodotto che dobbiamo rivolgerci, entro i 24 mesi, ma con una tolleranza di 2 mesi da quando il malfunzionamento si presenta (il limite massimo è quindi 26 mesi).

Il problema è che nessun venditore ci informa di questo e spesso è quasi impossibile far valere i nostri diritti. Ogni negozio o catena si inventa proprie scuse per evadere i propri obblighi.

Alla faccia del decreto ..... :P:wub:

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24

Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disciplina della vendita dei beni di consumo

1-. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:

"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.

1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;

3) l'energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';

f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;

d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.

Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';

b) dell'entita' del difetto di conformita';

c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

Art. 2.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

:P;):(;) Certo che fanno di tutto per rendere comprensibili le clausole.....Penso ad una persona di scarsa cultura e magari un po avanti negli anni.....come fa a fare valere diritti che fa fatica a comprendere.....deve sperare di avere sempre fortuna e mai un guasto nei suoi acquisti!! :dia: :):P

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