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Curriculum Vitae Via Email

7 messaggi in questa discussione

Ha efficacia l'autorizzazione all'uso dei miei dati personali inserita in un curriculum vitae inviato via email senza la firma manuale ?

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Ha efficacia l'autorizzazione all'uso dei miei dati personali inserita in un curriculum vitae inviato via email senza la firma manuale ?

Ciao.

Grosso modo sì, fino a prova contraria.

Sarebbe più utile dotarsi di firma digitale per le e-mail, così da attribuire un reale valore giuridico al messaggio e-mail, ma spesso farlo ha un costo piuttosto pesante :)

Tuttavia puoi ottenere un certificato e-mail gratuito (per uso personale) qui: http://www.globaltrust.it/products/gperssecmail.aspx :P

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Molto spesso i curriculum vengono inviati attraverso dei siti...in quel caso lì che funzione ha la liberatoria?

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Molto spesso i curriculum vengono inviati attraverso dei siti...in quel caso lì che funzione ha la liberatoria?

La liberatoria, appunto, "libera" il destinatario per l'uso dei dati sensibili ai fini dell'inserimento del curriculum nel loro database. E' un po' come mettere la firma sotto la dichiarazone di accettazione delle clausole relative al trattamento dei dati personali. Occhio, però, che nella liberatoria deve essere indicato (ai sensi del Codice della privacy) il soggetto che si occupa della gestione di detti dati, in quanto, nel caso tu voglia chiedere la rimozione dei dati, devi sapere a chi rivolgerti a mezzo raccomandata A/R.

Ciao :)

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E comunque è buona norma spedire sempre i cv via email in formato PDF.

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mi verrebbe da dire m.....a signor tenente.... sono emigrato da una vita ed a volte faccio fatica a capire come funzionano le cose.

liberatoria x il trattamento dei dati personali ? e' una cosa tutta italiana credo.

cosi come i 3 gradi di giudizio, dopo tutti questi anni non avevo ancora capito che in italia x essere condannati bisogna fare 3 processi... :) a che servono i primi 2 se poi quello che conta e' il terzo ? o forse sono io che ancora non ho capito bene..

tornando alla liberatoria x il trattamento dei dati personali... quando hanno fatto questa invenzione che a me sembra tutta italiana che motivo avevano ?e perche' ce n'era bisogno ?

ho letto e capito a che dovrebbe servire, dico dovrebbe perche' sembrebbe una cosa "legale" da avvocati x indenderci, suppongo che in caso di dati personale bisogna sempre dare la liberatoria e quindi cosa e' cambiato rispetto a prima che sta' cosa non c'era ? ed in ogni caso essendo una cosa legale in caso non funzionasse tocca sempre aspettare 3 gradi di giudizio ?

cioe' anni e costi ?

qui se fai un processo e sei condannato sei condannato e basta, x fare appello ci deve essere un motivo, nuove prove etc.. x farlo ad una corte superiore anche oppure un vizio nella prima condanna, e puoi scegliere se la giuria sia un giudice oppure popolare.( a parte il giudice di pace o l'ombudsman )

il giudice decide solo a quanto ammonta la condanna.. entro certi limiti.

quindi anche senza liberatoria, basta chiedere altrimenti si va' per vie legali.

con la liberatoria se devo andar x vie legali che cambia ?

scusate, e' una di quelle cose di cui ho sentito ma che non ho mai capito e visto che c'e' Zip ne approfitto.. :P

ps: che poi tra intercettazzioni a gogo, cellulari sotto controllo ( polifemo ) anche dai privati e roba varia non mi pare che di condanne ce ne siano tante in ogni caso alla faccia della privacy, quella serve solo a proteggere chi invece dovrebbe essere messo in prima pagina....vedi polverina bianca in parlamento... quelli delle iene hanno dovuto patteggiare !!!!!!!!!!!

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Ti spiego come sono cambiate le cose in Italia, Angelo :P

liberatoria x il trattamento dei dati personali ? e' una cosa tutta italiana credo.
tornando alla liberatoria x il trattamento dei dati personali... quando hanno fatto questa invenzione che a me sembra tutta italiana che motivo avevano ?e perche' ce n'era bisogno ?

ho letto e capito a che dovrebbe servire, dico dovrebbe perche' sembrebbe una cosa "legale" da avvocati x indenderci, suppongo che in caso di dati personale bisogna sempre dare la liberatoria e quindi cosa e' cambiato rispetto a prima che sta' cosa non c'era ?

A partire dalla L. 675/96 è stata introdotta una normativa che prevede la tutela dei cosidetti "dati sensibili", ossia i dati personali in grado di circolare e mediante i quali è possibile individuare con certezza un soggetto. Da allora ad oggi, la normativa impone che ogniqualvolta si raccolgano dati personali di terzi, un responsabile al trattamento dei dati deve ottenere il consenso all'uso di quei dati dal diretto interessato e deve specificare il fine dell'uso di quei dati. Per ottenere il consenso si usa un breve formulario posto in calce al modulo di raccolta dei dati personali, oppure si chiede la firma di una liberatoria (che può avere portata più ampia e prevedere lo sfruttamento di altri diritti del terzo, quale il diritto all'immagine).

Il governo Berlusconi nel 2003 ha approntato quello che oggi è definito "Codice della privacy" (D. Lgs. 196/03), nel quale sono raccolte tutte le normative dirette alla tutela del diritto alla privacy e del trattamento dei dati sensibili delle persone fisiche.

ed in ogni caso essendo una cosa legale in caso non funzionasse tocca sempre aspettare 3 gradi di giudizio ? cioe' anni e costi ?

A sovraintendere alla corretta applicazione della normativa in discussione è stata istituita un'Autorità per la Garanzia della Privacy, che si occupa anche della definizione delle vertenze correlate (senza necessariamente passare per l'Autorità Giudiziaria, che comunque rimane una via sussidiaria).

cosi come i 3 gradi di giudizio, dopo tutti questi anni non avevo ancora capito che in italia x essere condannati bisogna fare 3 processi... :) a che servono i primi 2 se poi quello che conta e' il terzo ? o forse sono io che ancora non ho capito bene..

Beh, non è necessario passare necessariamente per 3 gradi di giudizio: in campo civilistico, una volta emessa la sentenza di primo grado, la parte soccombente ha 30 giorni o un anno + 45 giorni per proporre appello (il 2° grado), secondo che la sentenza sia notificata dalla parte vittoriosa o meno alla controparte. Se la parte soccombrente non ha interesse a far valere quelli che ritiene i propri diritti fino in fondo, può lasciar decorrere i termini per l'impugnazione in appello, dando vita al cosidetto "fenomeno del giudicato", per il quale la sentenza diviene definitiva e non più impugnabile, se non per casi straordinari tassativamente elencati nel codice di procedura civile.

Alla stessa maniera accade in campo penale.

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