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Napoli83

Affidamento Figlio Minore

3 messaggi in questa discussione

Ciao, mi stò separando da mia moglie, avendo un figlio minorenne, vorrei sapere se è vero che questo verrà affidato alla madre. :)

Modificato da Dr. Jekyll

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Ciao.mi stò separando da mia moglie, avendo un figlio minorenne, vorrei sapere se è vero che questo verrà affidato alla madre. :)

Ciao.

Mi dispiace per la tua situazione :P

La risposta non è così semplice.

Immaginando che si tratti di una separazione giudiziale, vi dovrete presentare entrambi davanti al Presidente del Tribunale della vostra città, il quale vi ascolterà prima separatamente e poi tutt'e due, insieme ai rispettivi avvocati.

Il Presidente esaminerà la situazione economica familiare, il grado di conflittualità esistente fra i coniugi e tutti gli altri elementi che potranno aiutarlo a decidere quale provvedimento adottare nell'esclusivo interesse primario del minore. SI tratterà, perciò, di un provvedimento che sarà giudicato il più adeguato alla vostra situazione e il meno traumatico per il bambino.

Una volta emesso il provvedimento presidenziale, le condizioni in esso contenute potranno essere successivamente modificate, dimostrando che le circostanze sono mutate e che, quindi, i provvedimenti del Presidente non sono più adeguati.

Come capirai, l'assegnazione di un minore alla madre non è ex lege(cioè stabilita dalla legge) ma nel 90% ciò si verifica quando i figli sono minorenni e, soprattutto, se in tenera età.

Eventualmente il Tribunale potrebbe optare per la soluzione dell'google.jpgaffido condiviso.

Per ulteriori chiarimenti non esitare a contattarmi (anche privatamente): http://www.matteoriso.it

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Rispondo al suo quesito circa l'affidamento del figlio nell'ipotesi di una separazione, specificando che ai sensi della Legge n.54/2006 l'affidamento deve essere disposto nel primario interesse del minore.

Per effetto della predetta normativa, vige nel nostro ordinamento il principio dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi i coniugi

Ne consegue che l'affidamento congiunto costituisce un aspetto di assoluta ordinarietà nei procedimenti di separazione.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui vi sia tra i coniugi una situazione di forte attrito, o, comunque, circostanze talmente gravi dallo sconsigliare il ricorso all'affidamento congiunto, il Presidente del Tribunale, nell'assumere i provvedimenti urgenti ed indifferibili, potrà disporre circa l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, dettando le condizioni di frequentazione da parte del genitore non affidatario.

Nulla impedisce nel prosieguo del giudizio di richiedere una modifica delle condizioni di separazione.

Perulteriori chiarimenti si può contattare lo Studio al sito www.studiolegalemenghini.it

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