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  1. L’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento: considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anni In tema di bollo auto, “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). Successivamente lo stesso articolo recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione. La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia. In particolare, anche se l’elenco è da considerarsi non esaustivo: • Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.; • Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto • Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio Come si ricorderà, la "tassa di circolazione", una volta divenuta "tassa di possesso", è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale. Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso. A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997). In tale ottica assume particolare rilevanza la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo emanato infatti, bocciando le leggi di proroga, dichiara che è costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999. La Corte infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse. Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali). L'ultima legge che ha previsto proroghe e' il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data. Se il contribuente ritiene quindi l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale infondata, poiché il diritto di richiesta da parte della Regione di competenza non è stato esercitato nei termini, può presentare direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata A.R., istanza di annullamento dell’atto stesso. In caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dalla notifica. In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria. Spero di esserti stato utile
  2. Purtroppo la frittata è fatta, a quel numero EMEI è stato associata una SIM riconducibile a te se c'e/ci sarà un'indagine in corso verrai indagato. Il mio consiglio è che in questo campo la verità paga sempre ed attendere gli eventi ti farebbe solo apparire colpevole. Fatti preparare una querela contro ignoti da un avvocato di fiducia (meglio se esperto in materia informatica/telefonia) e vai a presentarla alla polizia postale, lui/lei saprà cosa dire e soprattutto NON dire. Attieniti alla querela preparata e vedrai che risolverai tutto molto probabilmente senza neanche rischiare il sequestro del telefonino
  3. Nel tuo caso specifico hai messo in atto tutte le procedure possibili prima di operare l'acquisto per cui non vi sono gli estremi per l'incauto acquisto figuriamoci per la ricettazione. Sicuramente rischi il sequestro del bene che sarà riconsegnato al legittimo proprietario qualora lo stesso sia identificabile. Qualora al termine delle indagini non fosse possibile identificare il proprietario, il telefonino de quo ti verrà restituito. Potrebbe anche darsi che il venditore fosse il legittimo proprietario ed abbia "falsificato" lo scontrino solo per farlo apparire ancora in garanzia e quindi con un maggior valore. Tu cosa hai per provare quello che hai descritto? dando per scontato che hai la scatola e lo scontrino, hai anche la schermata dell'annuncio di subito.it? Hai conservato le eventuali email che vi siete scambiati?
  4. Francesco, in Italia vige l'obbligo dell'azione penale SENZA una buona assistenza legale dubito che la tua posizione sarà archiviata. Non dubito di quanto ti è stato detto, ma sono solo parole, quello che conta nella fattispecie sono i fatti provati e tu, in questo momento non hai nulla in mano. Sicuramente le condizioni in cui si trovava il telefonino all'atto della cessione aiuterebbero il tuo legale a meglio definire la tua linea difensiva. Non sei in una posizione facile, per cui ti rinnovo il mio consiglio di rivolgerti ad un legale magari chiedendo il gratuito patrocinio per le spese legali.
  5. Non è necessario che si faccia nome e cognome, basterebbe anche una descrizione tale da rendere incontrovertibilmente riconoscibile a terzi la persona a cui faccio riferimento. Faccio un esempio per meglio esplicitare il punto: se uno studente ricevesse un brutto voto da un docente e sulla sua pagina di Facebook (visibile ai compagni di classe) si lasciasse andare ad epiteti sull'accaduto, pur non avendo nominato espressamente l'insegnante, si troverebbe esposto ad una querela. Poi, ovviamente vi sono i casi più gravi, come quello che sarebbe accaduto ieri dove pare che uno dei condannati (condannato in Cassazione a tre anni e mezzo) per l'omicidio Aldrovandi, riferendosi alla madre del ragazzo, abbia scritto su Facebook: "Se avesse saputo fare la madre non avrebbe allevato un cucciolo di maiale" e ancora: "Faccia da "......." speriamo non si goda i risarcimenti dello stato" con la conseguenza che sarebbe stato querelato.
  6. Chiedo venia per aver visto solo ora il tuo post (in effetti sarebbe stato meglio che avessi aperto una nuova discussione). Quanto ha scritto il collega Riso vale anche nel tuo caso, per essere più specifici, però, bisognerebbe che tu ci "linkassi" i due blog.
  7. Certo che sì. Da chi hai acquistato il telefonino? Era persona che già conoscevi e che era risaputa per essere affidabile? Quanto lo hai pagato? Ti ha consegnato la scatola, il libretto di istruzioni e la prova d'acquisto? Vi erano già numeri di telefono nella rubrica? Il comportamento del venditore era tale da non poter ingenerare il più minimo sospetto? Accennavi al fatto che colui che te lo ha venduto ha pagato il legittimo proprietario, di fatto entrandone in possesso, hai prova di ciò? C'è un contratto scritto tra le due parti? Come vedi i punti aperti non sono pochi, se fossi i te non affronterei in maniera semplicistica questo problema, c'è anche la possibilità (dipende dalle risultanze delle indagini e dalla bravura del tuo avvocato) che tu possa essere dichiarato innocente, così come che tu venga giudicato in base al ex. art. 712 c.p. o al ben più grave ex art. 684 c.p.
  8. Francesco, iniziamo precisando che la tua idea di non ricorrere all'assistenza di un legale è una PESSIMA idea. Non so quale sia il problema di cui accennavi ma RISOLVILO e contatta prima di subito un avvocato (eventualmente richiedendo il gratuito patrocino come previsto dalla legge). Ti devo chiedere la cortesia di esplicitare meglio i fatti accaduti, perché non credo di aver capito bene come si siano svolti. Per ora non posso che darti una risposta generica. Purtroppo, non spetterà al Maresciallo che ti ha interrogato stabilire il reato per il quale sarai processato, in base a quanto da te dichiarato e dalle risultanze delle indagini, sarà, infatti, il magistrato a decidere se dovrai rispondere del reato di ricettazione, previsto dall'articolo 648 del codice penale ovvero del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, ai sensi dell'articolo 712 del codice penale. Il tipo di reato, sarà stabilito in base allo "stato d'animo che hai assunto, al momento dell'acquisto del bene". Cioè se hai acquistato merce rubata, ignaro della provenienza illecita, ossia colposamente, risponderai ai sensi del 712 c.p.; se hai acquistato con la piena consapevolezza dell'illecita provenienza del bene, ossia con dolo, risponderai ex 648 c.p.. Nel secondo caso (ricettazione) il reato è molto grave e nel nostro ordinamento è sanzionato perfino più duramente che il reato di furto stesso (ex art. 624 c.p.). La sanzione prevista dall'art. 648 del Codice Penale, infatti, è quella della reclusione da 2 ad 8 anni congiunta alla multa da 516 € a 10.330 €. L’elemento soggettivo del reato di ricettazione è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. In pratica la presenza di una condotta dolosa costituisce ricettazione, mentre quella colposa integra gli estremi dell’incauto acquisto. Attenzione, che non basta affermare di "non sapere" della provenienza illecita, bisogna provare che non si aveva neanche il sospetto della provenienza illecita. Se ad esempio, qualcuno per strada mi offrisse di vendermi per € 50 un notebook del valore di diverse centinaia di euro ed io accettassi l'acquisto, sicuramente si prefigurerebbe per me il reato di ricettazione perché non è possibile che non sapessi il valore reale del bene che acquistavo e che quindi lo stesso fosse di provenienza illecita. Il reato contravvenzionale del cosiddetto "incauto acquisto" (art.712 c.p.), e invece sanzionato molto più favorevolmente prevedendo l’arresto fino a 6 mesi e un'ammenda non inferiore a 10 €, Come vedi la differenza sanzionatoria tra i due reati non è cosa da poco, gli elementi che mi hai fornito, però, sono pochi per poterti rispondere più esaurientemente. Un ultima cosa, non capisco perché parli di restituzione del telefonino sia nell'una che nell'altra fattispecie del reato questo è stato sequestrato e riconsegnato al suo legittimo proprietario che non puoi essere tu (altrimenti non saresti inquisito).
  9. C'è poco da aggiungere, in quanto sei stato non solo più veloce di me ma anche molto preciso Il mio consiglio, Vincent è di non indugiare assolutamente e di correre al PRA e di sbrigare tutte le pratiche.. Fino ad annotazione del passaggio da parte dell'PRA, infatti, resterai responsabile di qualsivoglia infrazione e/o reato l'acquirente commetterà (salvo eventuali chiarimenti della tua posizione nelle sedi più opportune). La pratica conviene sbrigarla da soli, si perde un po' di tempo ma non è così complicata che si debba necessariamente ricorrere ad un'agenzia che quasi ne triplica il costo. Fatta l'annotazione potrai ricorrere per danni sia nei confronti dell'acquirente che dell'agenzia che non ha portato a termine il trasferimento come da mandato ricevuto. Il fatto che l'acquirente non abbia firmato alcune documenti (quali?) non è un'attenuante per l'agenzia che non avrebbe dovuto consegnare il libretto dell'auto prima di completare tutti i passaggi burocratici. Aggiungo che da avvocato, Il fatto che l'acquirente (spero italiano) sia irreperibile mi lascia perplesso. Fatta la pratica al PRA converrebbe sia passare all'anagrafe per vedere dove risulta residente l'acquirente inadempiente che all'ACI per controllare che il bollo auto sia stato pagato. Per qualunque necessità puoi contattarci qui su WinInizio
  10. Confermo, come legale mi è capitato più volte di tutelare l'onorabilità di utenti di eBay da affermazioni diffamatorie lasciate con leggerezza da parte di altri utenti che ne hanno risposto nelle opportune sedi legali
  11. Questa affermazione non è corretta, i genitori SONO SEMPRE responsabili per i danni causati a terzi dai loro figli minorenni ed in molti casi anche di quelli maggiorenni.
  12. Andare QUI a presentarsi alla comunità prima di far vedere il proprio sito (per altro commerciale) no?
  13. Ottimo ma solo se lo puoi avere per iscritto che la garanzia è di 2 anni Ahi! molto molto male! In questo caso il personale è molto poco preparato e sicuramente sia Euronics che Trony non ci fanno una buona figura visto che sarebbe compito loro preparare il personale. Sicuramente queste 2 ditte non sarebbero la mia prima scelta in caso d'acquisto. Puoi essere grande quanto ti pare, ma la legge è legge per tutti, anzi, la mia esperienza legale mi insegna che quando si è molto grandi si è anche molto visibili e si deve fare un'attenzione maggiore al rispetto delle leggi. Nonsenso anche il tirare in gioco la UE, la legge è italiana, non esistono leggi europee sulla garanzia. Falsa, infine, è anche l'affermazione che Apple non si rompe, tanto è vero che proprio in questi giorni l'Apple pare non riusce a venire a capo ad un problema random di scarsa durata delle batterie del nuovissimo iPhone 4S. Per non parlare del problema dell'antenna del suo predecessore.... Vediamo di far chiarezza. per la legge italiana, esistono 2 tipi di garanzia, quella commerciale o convenzionale e quella legale o di conformità.. La garanzia commerciale è quella che conosciamo bene tutti noi. per la legge deve essere di minimo 6 mesi, ma quasi tutti i produttori la offrono per 12 mesi, alcuni anche per 24 mesi. La garanzia detta convenzionale o commerciale viene solitamente offerta dal produttore del bene (ma alcuni negozianti possono decidere di estenderla), che con essa s'impegna direttamente a riparare e/o sostituire il bene o suoi componenti entro un determinato periodo, purché i difetti non siano stati causati dalla condotta dell'acquirente (ad esempio perché ha fatto cadere il telefonino). La garanzia legale o di conformità, invece dura per legge 2 anni e viene data dall'esercizio commerciale presso il quale hai effettuato l'acquisto e non dal produttore. Sarà poi il negoziante a rifarsi nei confronti del produttore. Questa garanzia è prevista dal Codice del consumo, ed opera se il bene acquistato presenta un difetto di conformità. Il difetto di conformità sussiste quando il bene non è conforme a quanto pattuito nel contratto di vendita. Tale difetto, però, deve sussistere "ab origine": dunque, anche se il guasto si verifica successivamente, la causa del guasto non deve essere sopravvenuta nel tempo ma doveva essere preesistete al momento dell'acquisto. Come se non bastasse, il difetto di conformità deve essere provato dall'acquirente del bene, cosa difficile da farsi se non ricorrendo a qualche associazione consumatori o a un perito.. Secondo il Codice del consumo Il Codice del consumo non vi è difetto di conformità: se il bene è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; se il bene è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; se il bene presenta la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; se il bene è altresì idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore, da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti: se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Come già detto, quando il bene presenta un difetto di conformità, il venditore, e non il produttore, è responsabile entro due anni dalla consegna del bene stesso. Se il bene venduto è, invece, usato, la durata della garanzia è limitata ad un solo anno (salvo diverso accordo tra le parti). Per usufruire della garanzia, il consumatore DEVE (pena di decadenza) denunciare con data certa (telegramma, fax o raccomandata a.r.) tale vizio entro e non oltre due mesi dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto. Tradotto in pratica, il consumatore non può rivolgersi direttamente al produttore, ma deve fare unicamente riferimento al venditore del bene, che a sua volta potrà poi rifarsi sul produttore. Inutile dire che qualora il venditore cessasse la sua attività (ad esempio causa fallimento) il consumatore potrebbe trovarsi sfornito della tutela prevista da questa garanzia. Se il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi, il consumatore è esonerato dall'obbligo di provarlo. Cioè si è in presenza dell'inversione dell'onere della prova e il consumatore potrà fare causa al venditore, dimostrando unicamente che il proprio bene presenta un guasto e asserendo che lo stesso presenta un difetto di conformità. Sarà il venditore, invece, a doversi far carico di dimostrare il contrario. Dopo sei mesi, purtroppo le cose cambiano. Come da giurisprudenza deve essere il consumatore a dover provare sia il guasto del bene che la sussistenza del difetto originario di conformità. Ne consegue che provare che il guasto derivi da un difetto di conformità potrebbe richiedere una costosa perizia tecnica qualora il giudice investito della causa non si "accontenti" di una testimonianza o di una presunzione! Caso diverso se il vizio è palese (ad es. un telefonino la cui batteria si scarica nel giro di 1h anche lasciato in stand-by) Riassumendo, non si deve confondere la garanzia convenzionale o commerciale con quella legale o di conformità. La prima garantisce all'acquirente che non si presenteranno vizi nella cosa venduta durante tutto il periodo prescelto, la seconda che la cosa venduta non ha, sin dall'origine, dei difetti di conformità che la rendono inadatta all'uso per la quale è stata acquista. Ben venga se un negoziante ti offre (mettendolo per iscritto) una garanzia di 2 anni, negli altri casi puoi scegliere o di acquistare beni che offrono garanzia di 2 o 3 anni (è per questo motivo che molte aziende acquistano PC della HP) oppure paghi una estensione di garanzia (che per esperienza personale ti consiglio anche per i prodotti Apple)
  14. Ancora piango