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Monsignore

Denuncia Su Facebook?

7 messaggi in questa discussione

Salve, un caro saluto a tutti quanti!!! smile.gif

Ipotesi: in un momento di rabbia, aggiorno il mio stato su Facebook, prendendomela con una persona specifica in particolare e la prendo in giro, in maniera sarcastica o che comunque può risultare offensiva. Quella persona può intentare un'azione legale verso di me?

Immagino di sì, se la nomino esplicitamente, con tanto di nome e cognome o se in qualche modo è facilmente identificabile...

Ma se non sono io stesso così ingenuo (per non dire totalmente stupido... blink.gif) e scrivo qualcosa di molto vago e generico, che può far pensare a qualche persona ben precisa ma di cui non c'è la certezza, dato che non nomino nessun individuo sulla faccia della terra, rischio qualcosa? E come si concilia tutto ciò con il fatto che, come si sa, posso rimuovere in ogni momento l'aggiornamento di stato e quindi dire ad un eventuale accusatore: dimmi dove sta scritto quello di cui mi accusi? ...

Non nascondo che a volte mi sono lasciato andare a degli "sfoghi" su FB e in una occasione la cosa mi è stata rimandata, ma la persona non aveva appunto prove che mi riferissi a lei... In un'altra c'è stato un completo travisamento, persone con la coda di paglia si sono sentite al centro dell'attenzione senza che pensassi minimamente a loro... censored.gif In entrambi i casi, c'è da rilevare comunque che le persone si sono intrufolate sulla mia bacheca, non avendo come si dice "l'amicizia" con me, attraverso dispositivi di altre persone e tramite il loro profilo FB, cosa che comunque non mi pare molto corretta dal punto di vista etico.

Ora, oltre a dire a me stesso di stare più calmo e attento a ciò che scrivo là (e appunto me lo dico da solo) e ad usare di meno questo social network (che avrà tanti pregi, ma anche dei vistosi lati negativi, soprattutto in termini di privacy), chiedo se c'è una legislazione al riguardo e se una persona è imputabile in base a quello che può scrivere...

Potete aiutarmi?

Grazie! thumbsup5.gif

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Ciao.

Purtroppo una recente sentenza della Cassazione (della quale non ricordo il numero: dovrei andarla a cercare) ha confermato la condanna per diffamazione di un tizio per aver leso pubblicamente la reputazione e l'onorabilità di altro soggetto con un messaggio pubblicato in un forum (ove si è celati da un Nickname che l'Autorità Giudiziaria può ordinare all'admin di rivelare). Figuriamoci su Facebook ove sei iscritto con nome e cognome!

Cancellare l'aggiornamento di stato, inoltre, non è nemmeno sufficiente a dire "non hai le prove di ciò che ho scritto" poiché, se la controparte ha già sporto denuncia alla Polizia Postale, agli agenti di questo dipartimento basta proprio poco tempo per recuperare qualsiasi elemento cancellato, sia dal tuo computer, sia rivolgendosi allo stesso Facebook.

Tutto ciò indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia venuta a conoscenza di quanto da te scritto usando un dispositivo di altri che rientrano nelle tue amicizie: il problema di Facebook (e dei social network in generale) è proprio questo, pertanto bisogna fare molta attenzione a ciò che si pubblica poiché, al giorno d'oggi, grazie o a causa dei social media e della diffusione di Internet anche in mobilità, l'identità digitale è l'esatta rappresentazione dell'identità reale e, quindi, ciò che fai nel mondo virtuale, inesorabilmente trova riscontro e produce effetti nel mondo reale.

Comunque, se vuoi ulteriori chiarimenti in privato puoi contattarmi ai vari recapiti che trovi nel mio sito personale http://www.matteoriso.it

Ciao :)

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Ok, grazie per i chiarimenti! thumbsup5.gif

Ma nel caso della sentenza della Cassazione, ricordi per caso se il diffamatore aveva nominato esplicitamente la persona diffamata?

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Precisamente non ricordo ma ai sensi dell'art. 595 c.p. basta che il soggetto offeso sia anche soltanto "determinabile" cioé che si siano pronunciati riferimenti che possano far risalire alla persona in questione.

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Ho capito... chiarissimo!

Ti ringrazio, mi sei stato molto utile!

ciao1.gif

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Ok, grazie per i chiarimenti! :thumbsup5:

Ma nel caso della sentenza della Cassazione, ricordi per caso se il diffamatore aveva nominato esplicitamente la persona diffamata?

Non è necessario che si faccia nome e cognome, basterebbe anche una descrizione tale da rendere incontrovertibilmente riconoscibile a terzi la persona a cui faccio riferimento.

Faccio un esempio per meglio esplicitare il punto: se uno studente ricevesse un brutto voto da un docente e sulla sua pagina di Facebook (visibile ai compagni di classe) si lasciasse andare ad epiteti sull'accaduto, pur non avendo nominato espressamente l'insegnante, si troverebbe esposto ad una querela.

Poi, ovviamente vi sono i casi più gravi, come quello che sarebbe accaduto ieri dove pare che uno dei condannati (condannato in Cassazione a tre anni e mezzo) per l'omicidio Aldrovandi, riferendosi alla madre del ragazzo, abbia scritto su Facebook: "Se avesse saputo fare la madre non avrebbe allevato un cucciolo di maiale" e ancora: "Faccia da "......." speriamo non si goda i risarcimenti dello stato" con la conseguenza che sarebbe stato querelato.

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